Decreto Liquidità per attività d’impresa, arte o professioni

di Giacomo Annibaldis – Articolo scritto dal Dr. Giacomo Annibaldis per Assosinderesi-
Dottore commercialista, revisore contabile e advisor in international fiscal law – Bari, Roma e Londra

Adempimenti fiscali/contributivi – Decreto “Liquidità” n. 23 dell’8 aprile 2020.

Carissimi amici di Assosindersi,
è stato pubblicato nella G. U. n. 94 dell’8 aprile 2020, ed entrato in vigore dal giorno successivo, 9 aprile 2020, il decreto legge battezzato “Liquidità“, n. 23 dell’8 aprile 2020, contenente tutta una serie di misure volte a sostenere le aziende, sia da un punto di vista della liquidità, sia dal punto della continuità aziendale.

Di seguito si sintetizzano le principali novità afferenti agli adempimenti fiscali e contributivi.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi – Art. 18 D.L. n. 23 del 08/04/2020

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professioni:

– che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;

– con ricavi o compensi non superiori a € 50.000.000,00 nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019);

– che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;

– che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;

sono sospesi rispettivamente per il mese di aprile e maggio 2020 i versamenti di:

– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano come sostituti d’imposta;

– IVA;

– contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I suddetti versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro:

– il 30.06.2020 in un’unica soluzione;

– in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professioni:

– che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;

– con ricavi o compensi superiori a € 50.000.000,00 nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019);

– che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;

– che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;

sono sospesi rispettivamente per il mese di aprile e maggio 2020 i versamenti di:

– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano come sostituti d’imposta;

– IVA;

– contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I suddetti versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro:

– il 30.06.2020 in un’unica soluzione;

– in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

Le sospensioni e i nuovi termini di pagamento di cui sopra valgono anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che hanno iniziato l’attività dopo il 31.03.2019.

I versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, ai contribuiti previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle provincie di:

Bergamo;

– Brescia;

– Cremona;

– Lodi;

  • Piacenza,

la sospensione dei versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio opera solo considerando la condizione del calo dei ricavi e compensi del 33% e non anche del volume dei ricavi del 2019.

Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al Decreto “Liquidità”, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ci si riferisce ai soggetti si seguito elencati:

  1. imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
  2. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  3. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  4. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  5. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  6. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  7. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  8. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  10. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  11. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  17. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .

 

Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti in una unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno.

 

È disposta inoltre una cooperazione tra Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione, tra marzo 2020 e marzo 2019 ed aprile 2020 confrontato con aprile 2019, dei ricavi e compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

 

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento d’affari – Art. 19 D.L. n. 23 del 08/04/2020

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000,00 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 Marzo 2020 e il 31 Maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 Luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Rimessione in termini per i versamenti – Art. 21 D.L. n. 23 del 08/04/2020

 

I versamenti verso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 60 del DL 18/2020, che prevedeva lo slittamento dal 16.03.2020 al 20.03.2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 – Art. 22 D.L. n. 23 del 08/04/2020

Per l’anno 2020 il termine di consegna delle CU da parte dei sostituti d’imposta agli interessati è prorogato al 30.04.2020.

Contemporaneamente è previsto lo slittamento al 30.04.2020 del termine di invio telematico delle CU all’Agenzia delle Entrate senza applicazione di sanzioni per tardiva trasmissione.

 

Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020 – Art. 23 D.L. n. 23 del 08/04/2020

La validità dei DURF emessi nel mese di febbraio 2020 ai sensi dell’art. 17- bis del D. Lgs. 241/1997 è prolungata al 30.06.2020.

 

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Art. 26 D.L. n. 23 del 08/04/2020

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel singolo trimestre può essere versata senza sanzioni e interessi:

– per il 1° trimestre entro i termini previsti per il 2° trimestre se l’importo è inferiore a € 250;

– per il 1° e 2° trimestre entro i termini previsti per il 3° trimestre se l’importo complessivo è inferiore a € 250.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell’anno.

 

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro – Art. 30 D.L. n. 23 del 08/04/2020 

Il credito d’imposta previsto dall’art. 64 del Decreto “Cura Italia” a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascun beneficiario è esteso anche  all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali ad es. mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi).

Sono altresì compresi i detergenti mani e disinfettanti.

 

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