Welfare aziendale e premi di risultato…anche per le aziende prive di rappresentanze sindacali.
Le indicazioni della Circolare 5/2018 dell’Agenzia delle Entrate
Abbiamo già parlato di welfare aziendale e dei vantaggi che questo comporta per imprese e dipendenti. Ritorniamo sul tema poiché il 29 marzo 2018 è stata pubblicata la Circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, documento che scioglie alcuni nodi interpretativi ed applicativi sul tema.
Il dubbio più rilevante riguardava l’applicabilità del welfare aziendale per le imprese senza rappresentanze sindacali (RSA e RSU). Varie aziende, infatti, dall’introduzione del welfare fino ad oggi, non ne hanno beneficiato a causa (o meglio per paura) della disposizione di cui all’art. 1, co. 187 della Legge di Stabilità 2016: in ragione di questa norma le aziende, non avendo certezza della facoltà di potersi avvalere del welfare aziendale per motivi previdenziali e fiscali, temevano di non rispecchiare i criteri soggetti di applicazione della norma.
Cosa dice la Circolare
Se l’azienda è priva di rappresentanza sindacale interna, dunque, può in ogni caso recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, di conseguenza, ricorrendo le condizioni richieste per la fruizione dei benefici fiscali portati dalla normativa sul welfare aziendale, applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato erogati in esecuzione del contratto territoriale.
La Legge di Stabilità 2016, art. 1, co. 187 prevede infatti che l’erogazione del premio di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili, possa avvenire solo in esecuzione e nell’ambito di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero presso datori di lavoro che applicano:
- contratti stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Se l’impresa non ha stipulato un contratto territoriale
La Circolare riferisce come, nell’ipotesi in cui non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore nel quale l’azienda possa riconoscersi, quest’ultima possa adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, in modo tale da poter beneficiare dei vantaggi fiscali del welfare. Per seguire questa via, al datore di lavoro viene imposto un unico onere: comunicare la scelta del contratto territoriale applicato ai lavoratori. La scelta in questione deve comunque esser effettuata in maniera oculata, alla luce del fatto che il contratto territoriale applicato, oltre a permettere la fruizione dei benefici fiscali, regolamenta pure altri aspetti del rapporto di lavoro.
La Circolare pone l’attenzione anche su un altro aspetto da non sottovalutare. Per avvantaggiarsi del welfare aziendale, i contratti territoriali e aziendali applicati dal datore di lavoro debbono essere depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Unitamente al contratto deve essere depositata anche la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del Decreto Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016, recante disposizioni operative sul godimento delle agevolazioni fiscali relative al welfare aziendale.
Nessuna sanzione dopo 30 giorni
La Circolare non prevede alcuna sanzione qualora il termine per il deposito del contratto non venga rispettato. Ad ogni modo, è necessario precisare che i premi di risultato si avvantaggiano del beneficio fiscale solo se i contratti aziendali o territoriali, al momento della erogazione del premio, sono già stati depositati, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle previsioni della legge.
Per concludere, la Circolare ha snocciolato alcuni aspetti pratici molto importanti, incoraggiando le imprese ad applicare il welfare aziendale che, come già ribadito nel precedente contributo, dovrebbe esser utilizzato per lo sviluppo delle risorse umane e per l’efficientamento dei costi del personale, non certamente col fine di conseguire un risparmio in termini di costo del lavoro.
Articolo di David Satta Mazzone – Avvocato